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La videosorveglianza, la geolocalizzazione e l’uso dei social network. Analisi della normativa e della giurisprudenza in materia di data processing, applicazione corretta dello Statuto dei lavoratori e del CCLN.

COD: 3-3-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1 Categoria:

Descrizione

Descrizione Corso

La videosorveglianza, la geolocalizzazione e l’uso dei social network. Analisi della normativa e della giurisprudenza in materia di data processing, applicazione corretta dello Statuto dei lavoratori e del CCLN.

Destinatari e requisiti

Aspiranti DPO, DPO, addetti privacy, consulenti, giuristi d’impresa, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili ITC, esperti in sistemi di gestione, compliance officer, ingegneri gestionali, studenti, dipendenti addetti alle risorse umane o alla compliance. Non sono previsti requisiti specifici.

Durata e partecipanti

8/16 ore
n. minimo allievi: 6
n. massimo allievi: 15

Obiettivi

Il corso ha ad oggetto l’analisi delle regole previste dall’art. 4 dello Legge 300/1970 (cd ‘Statuto dei lavoratori’) in tema di controlli a distanza sui lavoratori mediante strumenti tecnologici. L’attività formativa è svolta con approccio teorico-pratico, ricorrendo all’analisi degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, allo studio dei provvedimenti del Garante privacy in materia ed alla dottrina più evoluta. Inoltre, nella descrizione delle metodologie di impostazione degli atti relativi alle attività di controllo lecite del lavoratore si tiene conto anche delle implicazioni sul piano del corretto trattamento dei dati personali e, pertanto, delle prescrizioni da applicare previste dal GDPR.

Certificato/attestato

Attestato di frequenza

Didattica

Metodologia

La formazione sarà erogata con lezioni frontali in aula o in FAD in modalità sincrona. La fase teorica sarà costantemente accompagnata da esercitazioni, casi pratici di studio e simulazioni.

Dotazioni

Dispense in formato digitale.

Valutazione

Prova pratica

Esame

Programma del Corso

  • I poteri di controllo del DL secondo il diritto del lavoro.
  • Le attività del DL nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
  • Il rispetto della ‘privacy’ del lavoratore.
  • La definizione di ‘strumento di lavoro’
  • I punti di contatto tra GDPR ed art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
  • Le incombenze conseguenti l’attività di controllo da remoto dal punto di vista del sistema di gestione GDPR e dello Statuto dei lavoratori:
    • a) le informative;
    • b) il disciplinare d’uso degli asset informatici;
    • c) le norme comportamentali;
    • d) i profili connessi all’adozione dello smart working.
    • e) la valutazione dei rischi e l’adozione di misure ‘adeguate’.
  • Breve analisi dei provvedimenti del Comitato europeo per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza e controllo da remoto.
  • Analisi dei più significativi provvedimenti del Garante privacy in tema di controllo a distanza.
  • Analisi della giurisprudenza più recente in tema di controllo a distanza.
  • L’uso improprio da parte del lavoratore dei social network.
  • Conclusioni

Per informazioni

Per maggiori informazioni sul corso compila il form di contatto sottostante, oppure contattaci al numero 06/5041786.

    Il corso partirà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti in funzione della tipologia del percorso formativo.



    CHIAMA ORA
    • I corsi sono gratuiti?

      Sì, la Regione Lazio finanzia questa offerta formativa.

    • Un lavoratore fino ai 30 anni, può essere assunto con contratto di Apprendistato?

      Sì.

    • Gli Apprendisti sono obbligati a seguire il corso?

      Sì, tutti coloro assunti con contratto di Apprendistato professionalizzante o di mestiere dal 25/04/2012, debbono obbligatoriamente seguire il corso

    • Quanto durano i percorsi formativi?

      Ciascun percorso formativo ha una durata di 40 ore.

    • Quante ore di assenza si possono fare?

      E’ possibile assentarsi fino a 8 ore; per un numero di ore di assenza superiore, l’apprendista dovrà nuovamente seguire l’intero corso.

    • Qual è la modalità di erogazione per lo svolgimento del corso di Apprendistato?

      50% a distanza e 50% in presenza.

    • L'attestato rilasciato è valido?

      L’attestato verrà firmato e rilasciato dalla Regione Lazio.

    • Quanti corsi deve seguire l'Apprendista?

      • 3 corsi per un totale di 120 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio; • 2 corsi per un totale di 80 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado; • 1 corsi per un totale di 40 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

    • I corsisti avranno un'assistenza tecnica durante la videoconferenza?

      Certamente, verranno seguiti passo dopo passo anche per eventuali problematiche tecniche.

    • I docenti sono esperti in materia?

      Sì, sono docenti laureati e quotidianamente impegnati in attività relative alla salute e sicurezza del lavoro.

    • Quali sono le normative di riferimento?

      • D.Lgs. n.167/2011

    • Sono previste sanzioni per il Datore di Lavoro, in caso di mancata formazione?

      In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive il datore di lavoro potrà essere punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro.

    • Quali sono i tempi per la formazione dell'Apprendista?

      Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, il datore di lavoro è tenuto a redigere il piano formativo individuale dell’apprendista, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett.a) del D.Lgs 167/2011. In applicazione di quanto stabilito dalla regolamentazione regionale, a seguito della sottoscrizione del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, il datore di lavoro, è tenuto entro 180 gg. dalla data di sottoscrizione dello stesso, ad espletare la procedura per la creazione del piano formativo di base e trasversale. Decorso il termine di 180 giorni, in caso di reiterata inadempienza da parte del datore di lavoro, la Regione può procedere alla segnalazione dell’azienda inadempiente agli organi ispettivi preposti ai fini degli accertamenti di competenza (INPS, DRL, DPL).

    Finalità L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.

    Destinatari Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i giovani che hanno compiuto i 18 anni di età e fino al compimento dei 29 anni (e 364 giorni). Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

    Durata La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a sei mesi (fatta salva la disciplina di contratti per attività stagionali) e non può superare i tre anni. Per i profili del settore artigianato individuati dalla contrattazione collettiva la durata del contratto non può superare i cinque anni.

    Formazione La formazione è definita nel Piano Formativo Individuale (PFI) che forma parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato.

    La formazione prevista per questo tipo di apprendistato è di tipo professionalizzante (competenze tecnico-professionali e specialistiche), svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro. Tale formazione viene integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’impresa, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversale, erogata dalla regione e finanziata nei limiti delle risorse disponibili.

    L’offerta formativa pubblica, della durata di 120 ore nell’arco del triennio, si articola in moduli di quaranta ore per ciascun anno di durata del contratto.

    La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:

    • 120 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio;
    • 80 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;
    • 40 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

    I contenuti dell’offerta formativa pubblica sono definiti dal Catalogo dell’offerta formativa pubblica che comprende le seguenti aree di competenze:

    • adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro
    • organizzazione e qualità aziendale
    • relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo
    • diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva
    • competenze digitali
    • competenze linguistiche
    • competenze sociali e civiche