loader image

Ti è mai capitato di riaprire un progetto scritto qualche mese fa e pensare: “Ma chi ha scritto questa roba?” (per poi scoprire con terrore che eri stato proprio tu)?

Se la risposta è sì, tranquillo: ci siamo passati tutti. Nel mondo dello sviluppo software c’è una pratica fondamentale che distingue un progetto destinato a diventare un incubo da uno destinato a durare nel tempo: il refactoring.

Vediamo insieme cos’è, perché non puoi farne a meno e come cambia la vita di chi scrive codice.

Cos’è il Refactoring

In parole semplici, fare refactoring significa ristrutturare il codice sorgente per renderlo più pulito, ordinato e leggibile, senza modificare in alcun modo il suo comportamento esterno.

L’applicazione o il sito web continuano a fare esattamente le stesse identiche cose di prima agli occhi dell’utente. All’esterno nulla cambia, ma il codice diventa un capolavoro di architettura.

Perché dovresti fare Refactoring?

Molti sviluppatori alle prime armi pensano che, una volta che una funzione “gira”, il lavoro sia finito. In realtà, far funzionare le cose è solo metà dell’opera.

Ecco i 3 motivi principali per cui il refactoring deve entrare nella tua routine:

  • Via il superfluo: elimini le righe duplicate, le variabili inutilizzate e le logiche inutilmente complesse
  • Addio mal di testa: rendi il codice immediatamente comprensibile. Quando dovrai riprenderlo in mano tra sei mesi — o quando ci metterà le mani un tuo collega — non servirà un interprete per capire cosa fa.
  • Pronto per il futuro: un codice pulito è modulare e flessibile. Quando domani il cliente o il team leader ti chiederà di aggiungere una nuova funzionalità, sarà dieci volte più facile e veloce integrarla.

La regola d’oro del Clean Code

“Se funziona ma è un disastro illeggibile, il lavoro non è finito.”

Il refactoring non è una perdita di tempo né un “extra” che si fa solo se avanza tempo. È parte integrante del processo di scrittura. Un codice disordinato genera quello che in gergo si chiama debito tecnico: un conto che prima o poi presenterà il conto, sotto forma di bug improvvisi e rallentamenti nello sviluppo.

E tu come ti comporti?

L’approccio al refactoring varia da sviluppatore a sviluppatore: c’è chi applica la Regola del Boy Scout (lascia il codice sempre un po’ più pulito di come l’ha trovato) e chi invece aspetta che il progetto diventi un mostro ingestibile prima di fare le pulizie di primavera.

Tu da che parte stai? Fai ordine man mano che scrivi o aspetti il punto di non ritorno?

Potrebbe interessarti anche questo articolo Clean Code: Scrivere Codice Leggibile e Mantenibile

Condividi su:
CHIAMA ORA
  • Costi

    A partire dal 18 febbraio 2026, il finanziamento regionale per l’offerta formativa pubblica destinata alle PMI con dipendenti in apprendistato è stato sospeso per esaurimento delle risorse, come previsto dalla Determinazione n. G02054.
    L’Avviso pubblico G09768/2024 risulta pertanto chiuso e, al momento, i corsi obbligatori per i nuovi apprendisti sono a carico dell’azienda.

  • Un lavoratore fino ai 30 anni, può essere assunto con contratto di Apprendistato?

    Sì.

  • Gli Apprendisti sono obbligati a seguire il corso?

    Sì, tutti coloro assunti con contratto di Apprendistato professionalizzante o di mestiere dal 25/04/2012, debbono obbligatoriamente seguire il corso

  • Quanto durano i percorsi formativi?

    Ciascun percorso formativo ha una durata di 40 ore.

  • Quante ore di assenza si possono fare?

    E’ possibile assentarsi fino a 8 ore; per un numero di ore di assenza superiore, l’apprendista dovrà nuovamente seguire l’intero corso.

  • Modalità di erogazione della formazione

    Venuto meno il finanziamento regionale, la formazione può essere erogata anche interamente in modalità FAD sincrona.
    La scelta della modalità è quindi rimessa alla discrezionalità dell’ente erogatore e dell’azienda cliente.

  • L'attestato rilasciato è valido?

    L’attestato verrà firmato e rilasciato dalla Regione Lazio.

  • Quanti corsi deve seguire l'Apprendista?

    • 3 corsi per un totale di 120 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio; • 2 corsi per un totale di 80 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado; • 1 corsi per un totale di 40 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

  • I corsisti avranno un'assistenza tecnica durante la videoconferenza?

    Certamente, verranno seguiti passo dopo passo anche per eventuali problematiche tecniche.

  • I docenti sono esperti in materia?

    Sì, sono docenti laureati e quotidianamente impegnati in attività relative alla salute e sicurezza del lavoro.

  • Riferimento normativo

    La normativa vigente sull’apprendistato è D.Lgs. 81/2015 – Capo V.

  • Sono previste sanzioni per il Datore di Lavoro, in caso di mancata formazione?

    In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive il datore di lavoro potrà essere punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro.

  • Piano Formativo Individuale (PFI)

    Attualmente il Piano Formativo Individuale deve essere già contenuto nel contratto di apprendistato, in forma sintetica, come stabilito dall’art. 42, comma 1, del D.Lgs. 81/2015.
    Nella Regione Lazio, la formazione di base e trasversale:
    • è obbligatoria
    • è organizzata per annualità
    • deve essere completata entro la rispettiva annualità contrattuale (prima, seconda o terza)

Finalità L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.

Destinatari Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i giovani che hanno compiuto i 18 anni di età e fino al compimento dei 29 anni (e 364 giorni). Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Durata La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a sei mesi (fatta salva la disciplina di contratti per attività stagionali) e non può superare i tre anni. Per i profili del settore artigianato individuati dalla contrattazione collettiva la durata del contratto non può superare i cinque anni.

Formazione La formazione è definita nel Piano Formativo Individuale (PFI) che forma parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato.

La formazione prevista per questo tipo di apprendistato è di tipo professionalizzante (competenze tecnico-professionali e specialistiche), svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro. Tale formazione viene integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’impresa, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversale, erogata dalla regione e finanziata nei limiti delle risorse disponibili.

L’offerta formativa pubblica, della durata di 120 ore nell’arco del triennio, si articola in moduli di quaranta ore per ciascun anno di durata del contratto.

La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:

  • 120 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio;
  • 80 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;
  • 40 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

I contenuti dell’offerta formativa pubblica sono definiti dal Catalogo dell’offerta formativa pubblica che comprende le seguenti aree di competenze:

  • adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro
  • organizzazione e qualità aziendale
  • relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo
  • diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva
  • competenze digitali
  • competenze linguistiche
  • competenze sociali e civiche