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I neofiti della programmazione, intenti a memorizzare e ricordare i criteri applicativi del linguaggio informatico di Java, spesso, si ritrovano a dover fare i conti con il framework Spring MVC, senza riuscire a capire, realmente, di cosa si tratti, ne di come funzioni.

Con questo articolo tecnico si cercherà di fare chiarezza sull’argomento, definendo lo Spring MVC nei suoi confini più ampli e utilizzando, allo stesso tempo, un lessico informatico, che sia il più semplice possibile.

Ricordando come il “framework” sia un componente utile e pratico alla realizzazione o ideazione di un software, lo Spring MVC rappresenta un’architettura adatta all’attuazione di applicazioni web, il cui modello centrale è appunto caratterizzato dal MVC, il quale sfrutta a proprio vantaggio tutte le nozioni di energia, proposti dal framework Spring, come ad esempio l’inversion of control (le cui potenzialità si sprigionano mediante “dependency injection”), o anche l’aspect oriented programming.

Lo Spring, in seconda analisi, ha la funzione di classificare metodi e gruppi Java con determinati url, si occupa, poi, di gestire differenti tipologie di view (le cosiddette “visualizzazioni” italiane) restituendole al client sotto forma di feedback e, infine, di realizzare applicazioni, codificate su strutture internazionalizzate, le quali permettono di gestire i temi e di garantire allo stesso tempo un’ampia personalizzazione nei confronti dei vari utenti.

Affinché si possa comprendere il funzionamento del framework Spring, è necessario spiegare il meccanismo a monte dell’implementazione, fornendo la ratio del modello teorico MVC. MVC, infatti, deriva dall’acronimo inglese di Model View Controller e fa, per l’appunto, riferimento alle tre grandi componenti, ravvisabili nella struttura di qualunque applicazione web. In virtù dello schema proposto da MVC, le funzioni vengono suddivise, propriamente, secondo il rispettivo criterio di destinazione in più fasi.

Nella fase iniziale di Model avviene l’accensione dei dati affini alla logica di business, implementata dagli sviluppatori all’interno dell’applicazione. A questo punto seguono le operazioni di creazione dell’interfaccia utente e dell’esposizione dei dati, previste nella seconda fase del processo di View, per poi passare alla terza fase di Controller, la quale ha il compito di far combaciare, opportunamente, le due fasi precedenti.

In particolar modo, durante quest’ultimo ciclo avviene l’implementazione della vera logica di business dell’applicazione, grazie appunto alla correlazione fra le due componenti precedenti, ricevendo gli input dell’utente e gestendo i modelli per la ricerca dei dati e la creazione di viste da restituire all’utente (un esempio calzante in merito potrebbe essere rappresentato dal motore di ricerca interno, oppure dal sistema di login, previsto sul sito Internet della biblioteca).

Pertanto, all’interno di una applicazione Spring MVC si ritroveranno le medesime componenti di Model, View e Controller, secondo, però, una classificazione maggiormente specializzata:

  • I Model vengono rappresentati dai gruppi, i quali, a loro volta, incarnano gli oggetti di gestione e le classi d’accesso ad ogni singolo database in funzione.
  • Le View si rispecchiano all’interno dei vari file JSP (compilati, successivamente, in HTML) o anche da eventuali classi, idonee all’esportazione in formati diversi da HTML (PDF, XLS, CSV…).
  • I Controller, per concludere, sono raggruppati in più classi (denominate Controllers) poste a stretto contatto con l’url e grazie alla correlazione fra Model e View, si occupano di gestire la richiesta dell’utente, gestore.

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  • Costi

    A partire dal 18 febbraio 2026, il finanziamento regionale per l’offerta formativa pubblica destinata alle PMI con dipendenti in apprendistato è stato sospeso per esaurimento delle risorse, come previsto dalla Determinazione n. G02054.
    L’Avviso pubblico G09768/2024 risulta pertanto chiuso e, al momento, i corsi obbligatori per i nuovi apprendisti sono a carico dell’azienda.

  • Un lavoratore fino ai 30 anni, può essere assunto con contratto di Apprendistato?

    Sì.

  • Gli Apprendisti sono obbligati a seguire il corso?

    Sì, tutti coloro assunti con contratto di Apprendistato professionalizzante o di mestiere dal 25/04/2012, debbono obbligatoriamente seguire il corso

  • Quanto durano i percorsi formativi?

    Ciascun percorso formativo ha una durata di 40 ore.

  • Quante ore di assenza si possono fare?

    E’ possibile assentarsi fino a 8 ore; per un numero di ore di assenza superiore, l’apprendista dovrà nuovamente seguire l’intero corso.

  • Modalità di erogazione della formazione

    Venuto meno il finanziamento regionale, la formazione può essere erogata anche interamente in modalità FAD sincrona.
    La scelta della modalità è quindi rimessa alla discrezionalità dell’ente erogatore e dell’azienda cliente.

  • L'attestato rilasciato è valido?

    L’attestato verrà firmato e rilasciato dalla Regione Lazio.

  • Quanti corsi deve seguire l'Apprendista?

    • 3 corsi per un totale di 120 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio; • 2 corsi per un totale di 80 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado; • 1 corsi per un totale di 40 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

  • I corsisti avranno un'assistenza tecnica durante la videoconferenza?

    Certamente, verranno seguiti passo dopo passo anche per eventuali problematiche tecniche.

  • I docenti sono esperti in materia?

    Sì, sono docenti laureati e quotidianamente impegnati in attività relative alla salute e sicurezza del lavoro.

  • Riferimento normativo

    La normativa vigente sull’apprendistato è D.Lgs. 81/2015 – Capo V.

  • Sono previste sanzioni per il Datore di Lavoro, in caso di mancata formazione?

    In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive il datore di lavoro potrà essere punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro.

  • Piano Formativo Individuale (PFI)

    Attualmente il Piano Formativo Individuale deve essere già contenuto nel contratto di apprendistato, in forma sintetica, come stabilito dall’art. 42, comma 1, del D.Lgs. 81/2015.
    Nella Regione Lazio, la formazione di base e trasversale:
    • è obbligatoria
    • è organizzata per annualità
    • deve essere completata entro la rispettiva annualità contrattuale (prima, seconda o terza)

Finalità L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.

Destinatari Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i giovani che hanno compiuto i 18 anni di età e fino al compimento dei 29 anni (e 364 giorni). Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Durata La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a sei mesi (fatta salva la disciplina di contratti per attività stagionali) e non può superare i tre anni. Per i profili del settore artigianato individuati dalla contrattazione collettiva la durata del contratto non può superare i cinque anni.

Formazione La formazione è definita nel Piano Formativo Individuale (PFI) che forma parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato.

La formazione prevista per questo tipo di apprendistato è di tipo professionalizzante (competenze tecnico-professionali e specialistiche), svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro. Tale formazione viene integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’impresa, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversale, erogata dalla regione e finanziata nei limiti delle risorse disponibili.

L’offerta formativa pubblica, della durata di 120 ore nell’arco del triennio, si articola in moduli di quaranta ore per ciascun anno di durata del contratto.

La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:

  • 120 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio;
  • 80 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;
  • 40 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

I contenuti dell’offerta formativa pubblica sono definiti dal Catalogo dell’offerta formativa pubblica che comprende le seguenti aree di competenze:

  • adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro
  • organizzazione e qualità aziendale
  • relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo
  • diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva
  • competenze digitali
  • competenze linguistiche
  • competenze sociali e civiche