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Per un’azienda, la formazione obbligatoria è spesso vista come una pratica burocratica in più. Tra scadenze, aggiornamenti del Testo Unico e turni di lavoro da incastrare, il rischio è che diventi solo un modulo da firmare e dimenticare in un cassetto.

Tuttavia, la sicurezza e la compliance non sono solo “scartoffie”. Sono la rete di protezione che evita sanzioni pesanti e, soprattutto, garantisce che ogni lavoratore operi in un ambiente sereno.

Cosa occorre davvero?

Non servono effetti speciali o tecnologie futuristiche per fare buona formazione. Serve chiarezza. La formazione obbligatoria (Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08, HACCP, Privacy o Antincendio) deve essere 3 cose:

  1. Pratica: I concetti devono essere applicabili subito. Inutile fare teoria astratta se poi il dipendente non sa dove si trova l’estintore o come segnalare un rischio.
  2. Aggiornata: Le leggi cambiano. Essere “a norma” con un corso di cinque anni fa spesso equivale a non essere a norma affatto.
  3. Accessibile: La formazione non deve bloccare la produzione. Che sia in aula o tramite dispense chiare, deve integrarsi nel ritmo aziendale senza stravolgerlo.

I vantaggi di una gestione ordinata

Mettersi in regola non è solo un dovere verso l’INAIL o l’Ispettorato del Lavoro. Un’azienda che gestisce bene la formazione obbligatoria ottiene benefici immediati:

  • Meno imprevisti: Chi sa cosa fare commette meno errori. Meno errori significano meno infortuni e meno fermi macchina.
  • Tranquillità legale: In caso di controlli, avere il registro dei verbali e gli attestati in ordine evita sanzioni che possono essere molto salate.
  • Cultura del lavoro: Anche un corso base di poche ore trasmette un messaggio chiaro: “In questa azienda la tua sicurezza ci sta a cuore”.

Come semplificare la gestione della formazione aziendale

Per gestire i corsi per i dipendenti in modo efficace, basta seguire pochi passi:

  • Usare uno scadenziario: Per monitorare la validità degli attestati sicurezza e non ridursi all’ultimo giorno.
  • Scegliere contenuti diretti: Esempi vicini alla realtà dell’officina o dell’ufficio.
  • Coinvolgere il personale: Spiegare che la formazione è uno strumento per proteggere la propria salute.

La formazione obbligatoria in azienda non deve essere un evento spettacolare, ma un “buon lavoro fatto bene”.

Essere in regola è il primo passo per un’azienda solida che vuole crescere senza inciampare nella burocrazia.

La tua azienda è in regola con tutti gli attestati?

Se hai dubbi sulle scadenze o sui corsi necessari per i tuoi collaboratori, siamo qui per aiutarti a fare ordine in modo semplice e diretto. Consulta il catalogo dei corsi di formazione obbligatoria

Per saperne di più guarda anche il video

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CHIAMA ORA
  • Costi

    A partire dal 18 febbraio 2026, il finanziamento regionale per l’offerta formativa pubblica destinata alle PMI con dipendenti in apprendistato è stato sospeso per esaurimento delle risorse, come previsto dalla Determinazione n. G02054.
    L’Avviso pubblico G09768/2024 risulta pertanto chiuso e, al momento, i corsi obbligatori per i nuovi apprendisti sono a carico dell’azienda.

  • Un lavoratore fino ai 30 anni, può essere assunto con contratto di Apprendistato?

    Sì.

  • Gli Apprendisti sono obbligati a seguire il corso?

    Sì, tutti coloro assunti con contratto di Apprendistato professionalizzante o di mestiere dal 25/04/2012, debbono obbligatoriamente seguire il corso

  • Quanto durano i percorsi formativi?

    Ciascun percorso formativo ha una durata di 40 ore.

  • Quante ore di assenza si possono fare?

    E’ possibile assentarsi fino a 8 ore; per un numero di ore di assenza superiore, l’apprendista dovrà nuovamente seguire l’intero corso.

  • Modalità di erogazione della formazione

    Venuto meno il finanziamento regionale, la formazione può essere erogata anche interamente in modalità FAD sincrona.
    La scelta della modalità è quindi rimessa alla discrezionalità dell’ente erogatore e dell’azienda cliente.

  • L'attestato rilasciato è valido?

    L’attestato verrà firmato e rilasciato dalla Regione Lazio.

  • Quanti corsi deve seguire l'Apprendista?

    • 3 corsi per un totale di 120 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio; • 2 corsi per un totale di 80 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado; • 1 corsi per un totale di 40 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

  • I corsisti avranno un'assistenza tecnica durante la videoconferenza?

    Certamente, verranno seguiti passo dopo passo anche per eventuali problematiche tecniche.

  • I docenti sono esperti in materia?

    Sì, sono docenti laureati e quotidianamente impegnati in attività relative alla salute e sicurezza del lavoro.

  • Riferimento normativo

    La normativa vigente sull’apprendistato è D.Lgs. 81/2015 – Capo V.

  • Sono previste sanzioni per il Datore di Lavoro, in caso di mancata formazione?

    In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive il datore di lavoro potrà essere punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro.

  • Piano Formativo Individuale (PFI)

    Attualmente il Piano Formativo Individuale deve essere già contenuto nel contratto di apprendistato, in forma sintetica, come stabilito dall’art. 42, comma 1, del D.Lgs. 81/2015.
    Nella Regione Lazio, la formazione di base e trasversale:
    • è obbligatoria
    • è organizzata per annualità
    • deve essere completata entro la rispettiva annualità contrattuale (prima, seconda o terza)

Finalità L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.

Destinatari Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i giovani che hanno compiuto i 18 anni di età e fino al compimento dei 29 anni (e 364 giorni). Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Durata La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a sei mesi (fatta salva la disciplina di contratti per attività stagionali) e non può superare i tre anni. Per i profili del settore artigianato individuati dalla contrattazione collettiva la durata del contratto non può superare i cinque anni.

Formazione La formazione è definita nel Piano Formativo Individuale (PFI) che forma parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato.

La formazione prevista per questo tipo di apprendistato è di tipo professionalizzante (competenze tecnico-professionali e specialistiche), svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro. Tale formazione viene integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’impresa, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversale, erogata dalla regione e finanziata nei limiti delle risorse disponibili.

L’offerta formativa pubblica, della durata di 120 ore nell’arco del triennio, si articola in moduli di quaranta ore per ciascun anno di durata del contratto.

La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:

  • 120 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio;
  • 80 ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;
  • 40 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

I contenuti dell’offerta formativa pubblica sono definiti dal Catalogo dell’offerta formativa pubblica che comprende le seguenti aree di competenze:

  • adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro
  • organizzazione e qualità aziendale
  • relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo
  • diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva
  • competenze digitali
  • competenze linguistiche
  • competenze sociali e civiche